Formulari

Esercizi pubblici

Notifica esercizi pubblici

Chi intende aprire, gestire o apportare modifiche a un esercizio pubblico nel Cantone Ticino è tenuto a notificare la propria situazione al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni, utilizzando gli appositi formulari ufficiali. La procedura consente alle autorità di verificare che l'attività rispetti i requisiti previsti dalla legislazione cantonale in materia di esercizi pubblici e di rilasciare o aggiornare la relativa autorizzazione.

 

La notifica può riguardare diverse situazioni, tra cui:

  • l'apertura di un nuovo esercizio pubblico;
  • la modifica di un'autorizzazione esistente (ad esempio cambio del gerente, del titolare o del proprietario dei locali);
  • la cessazione definitiva dell'attività.

Durante la compilazione del formulario devono essere inserite le informazioni relative all'esercizio, quali l'ubicazione, la tipologia dell'attività, la data di inizio, gli orari di apertura e chiusura e, se del caso, la vendita di bevande distillate. Inoltre, è necessario allegare la documentazione richiesta, che può comprendere, a seconda della pratica:

  • l'attestazione dell'idoneità dei locali rilasciata dal Comune;
  • la documentazione che dimostra il diritto d'uso dei locali (ad esempio il contratto di locazione);
  • l'attestato di assicurazione di responsabilità civile;
  • la copia di un documento d'identità e, se necessario, del permesso di soggiorno;
  • la documentazione relativa al gerente e gli eventuali attestati professionali richiesti.

Al termine della compilazione online viene generata una ricevuta in formato PDF, che deve essere stampata, firmata e trasmessa per posta al Servizio competente, corredata degli eventuali documenti richiesti. L'autorizzazione o la modifica dell'autorizzazione viene rilasciata solo dopo la verifica di una domanda completa; eventuali documenti mancanti possono comportare ritardi nell'evasione della pratica e l'addebito dei costi di sollecito.

 

Presentare una notifica completa e correttamente documentata consente di velocizzare la procedura amministrativa e di garantire che l'esercizio pubblico possa operare nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

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Diversi

Autorizzazione guida veicoli di terzi

L'Autorizzazione guida veicoli di terzi è un documento con cui il proprietario di un veicolo autorizza formalmente un'altra persona a guidarlo. In Canton Ticino non è un documento richiesto per la normale circolazione all'interno della Svizzera, ma può essere molto utile o addirittura necessario in alcune situazioni, soprattutto quando si viaggia all'estero.

 

A cosa serve?

L'autorizzazione serve a dimostrare che il conducente ha il consenso del proprietario del veicolo. Può essere richiesta, ad esempio:

  • durante controlli di polizia;
  • quando si attraversano le frontiere;
  • se si guida l'auto di un familiare, di un amico o dell'azienda;
  • per evitare sospetti di utilizzo non autorizzato del veicolo.

 

È obbligatoria?
In Svizzera: generalmente no. Se il proprietario ti ha prestato l'auto, non esiste un obbligo generale di portare con sé questa autorizzazione.
All'estero: può essere fortemente consigliata o richiesta dalla normativa del Paese visitato. Ad esempio, alcuni Stati possono chiedere una delega scritta, soprattutto se il conducente non è il proprietario del veicolo.


Cosa contiene normalmente

Un'autorizzazione di questo tipo riporta:

  • dati del proprietario;
  • dati del conducente autorizzato;
  • dati del veicolo (targa, marca, modello);
  • periodo di validità dell'autorizzazione;
  • firma del proprietario (eventualmente autenticata).

In sintesi, si tratta di una delega scritta con cui il proprietario dichiara che un'altra persona è autorizzata a utilizzare il suo veicolo. Pur non essendo normalmente obbligatoria in Svizzera, è un documento prudenziale, particolarmente utile quando si viaggia all'estero o in situazioni in cui può essere necessario dimostrare il consenso del proprietario.

 

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Denuncia/Querela di parte

In Canton Ticino, come nel resto della Svizzera, la denuncia e la querela di parte sono due concetti giuridici diversi, disciplinati dal Codice di procedura penale svizzero (CPP).

 

Denuncia penale

La denuncia è la comunicazione alle autorità (Polizia o Ministero pubblico) che è stato commesso un reato.

Può essere presentata dalla persona lesa oppure da chiunque sia a conoscenza del reato.
Per i reati perseguibili d'ufficio, è sufficiente la denuncia perché le autorità avviino le indagini.
In Ticino è possibile, per alcuni tipi di reati, presentare anche una denuncia tramite i servizi online della Polizia cantonale.


Querela di parte

La querela di parte è invece una dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che l'autore venga perseguito penalmente.

 

È necessaria solo per i reati perseguibili a querela di parte, ad esempio alcuni casi di:

  • ingiuria;
  • diffamazione;
  • danneggiamento semplice;
  • lesioni personali lievi (in molte situazioni);
  • violazione di domicilio (salvo eccezioni).

Se la querela non viene presentata entro il termine previsto, il procedimento penale non può essere avviato per quei reati. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal momento in cui la persona lesa conosce l'identità dell'autore del reato.

 

Denuncia/querela

Spesso si parla di "denuncia/querela" perché il formulario utilizzato dalla Polizia cantonale serve per entrambe le situazioni.

Quando si presenta il modulo:

  • si denunciano i fatti alle autorità;
  • se il reato è perseguibile a querela di parte, la firma vale anche come querela, cioè come richiesta di perseguire penalmente l'autore;
  • inoltre, la persona può decidere se costituirsi accusatore privato, per partecipare al procedimento e far valere eventuali pretese civili (ad esempio il risarcimento dei danni). Per i reati perseguibili solo a querela di parte, la presentazione della querela equivale di regola anche alla costituzione quale accusatore privato, salvo rinuncia.

 

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Istanza di divieto giudiziale

In Ticino, l'istanza di divieto giudiziale è una domanda presentata alla Giudicatura di pace con cui il titolare di un diritto reale su un fondo (ad esempio il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di una servitù) chiede al giudice di vietare a terzi determinati comportamenti che turbano il possesso del proprio terreno.
È disciplinata dagli artt. 258 e 259 del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

 

A cosa serve?

Può essere utilizzata, ad esempio, per vietare:

  • il parcheggio abusivo di veicoli;
  • l'accesso non autorizzato a un fondo;
  • il campeggio;
  • il gioco con la palla;
  • il deposito di materiali;
  • qualsiasi altra utilizzazione illecita del terreno.

 

Chi può richiederla?

Può presentare l'istanza chi è titolare di un diritto reale sul fondo, come:

  • il proprietario;
  • l'usufruttuario;
  • il titolare di una servitù o di un diritto di superficie.

Un semplice locatario o affittuario, di regola, non è legittimato a richiederla direttamente.

 

Cosa bisogna dimostrare?

Il richiedente deve:

  • documentare il proprio diritto sul fondo (ad esempio con un estratto del registro fondiario);
  • rendere verosimile che vi sia una turbativa del possesso, ad esempio mediante fotografie, testimonianze o verbali della polizia.

 

Cosa succede se il giudice accoglie l'istanza?

Se il Giudice di pace accoglie la richiesta:

  • emette un provvedimento di divieto;
  • il divieto viene pubblicato e deve essere esposto in modo ben visibile sul fondo;
  • chi viola il divieto può essere sanzionato con una multa.

In pratica, è uno strumento rapido e preventivo che permette di tutelare un terreno da intrusioni o usi abusivi senza dover intentare ogni volta una causa contro i singoli trasgressori.

 

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Polizia intercomunale del Piano

Sede di Gordola
Via San Gottardo 82
CH-6596 Gordola
Tel. 091 880 80 80
info@poliziadelpiano.ch
www.poliziadelpiano.ch

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00
Mercoledì 14.00 - 16.00

Fuori orario solo su appuntamento

Urgenze 117

Polizia intercomunale del Piano

Sede di Minusio
Via Mezzaro 10
CH-6648 Minusio
Tel. 091 880 80 80
info@poliziadelpiano.ch
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Mercoledì 14.00 - 16.00

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